ACCORDO 12 dicembre 2002 Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 2 del 3-1-2003)

 

      

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

    Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.

4,    facoltà  a Governo, regioni e province autonome di Trento e

Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di leale collaborazione, di

concludere  accordi  in  questa  Conferenza,  al  fine  di coordinare

l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attività di

interesse comune;

    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive

modificazioni ed integrazioni;

    Visti  in  particolare  l'art. 3, comma 7 e l'art. 21 del decreto

legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  che  disciplina  le  aree di

salvaguardia  delle  acque  superficiali  e  sotterranee destinate al

consumo umano;

    Considerato   che  la  delimitazione  definitiva  delle  aree  di

salvaguardia  rappresenta una delle misure che consente la tutela dei

corpi   idrici   attraverso   azioni   volte   prioritariamente  alla

prevenzione,  alla  riduzione  dell'inquinamento  e  al perseguimento

degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità

per  quelle  potabili,  secondo  le finalità del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152;

    Ritenuto  necessario  emanare  linee guida cui potersi uniformare

per  conseguire gli obiettivi di tutela dello stato di qualità delle

risorse   idriche,   in   particolare   delle  acque  superficiali  e

sotterranee  destinate  al  consumo  umano  erogate  a terzi mediante

impianto  di acquedotto di pubblico interesse, per mezzo di criteri e

modalità  di  riferimento  a supporto dell'attività necessaria alla

delimitazione delle aree di salvaguardia;

                          Sancisce accordo

ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

tra  il Governo e le Regioni e le Province autonome sulle linee guida

per  la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e

sui  criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia

delle  risorse  idriche  di  cui  all'art. 21 del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152, nei seguenti termini:

                               Art. 1.

                  Campo di applicazione e finalità

    l.  Il  presente accordo reca, ai fini della tutela delle risorse

idriche,  le  linee  guida necessarie per la delimitazione definitiva

delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del decreto legislativo

11 maggio  1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sulla

base dei criteri contenuti negli allegati I, II, III, IV e V, i quali

costituiscono parte integrante del presente accordo.

    2.  In  assenza  della  delimitazione  definitiva  della  zona di

rispetto  da  parte  delle  Regioni resta comunque ferma l'estensione

stabilita  ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n.

152  del  1999,  pari  a  200  metri  di  raggio rispetto al punto di

captazione o di derivazione,

    3.  Il  presente  accordo  non  si  applica  alle captazioni già

esistenti   all'entrata   in   vigore   dello  stesso  destinate,  su

disposizione   della   competente   Autorità   d'ambito,  ad  essere

abbandonate nei cinque anni successivi.

    4.  Il presente accordo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

      Roma, 12 dicembre 2002

                                             Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ALLEGATO I

 

                             DEFINIZIONI

 

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

 

a. Acquifero:   corpo   permeabile   in   grado  di  immagazzinare  e

   trasmettere  un  quantitativo  idrico  tale  da  rappresentare una

   risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale.

b. Acquifero   non   protetto:   acquifero   che   non   presenta  le

   caratteristiche  di  protezione  delle acque sotterranee descritte

   alla lettera c.

c. Acquifero  protetto: è un acquifero separato dalla superficie del

   suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un

   corpo  geologico  con caratteristiche di conducibilità idraulica,

   continuità  laterale  e  spessore  tali  da impedire il passaggio

   dell'acqua  per  tempi  dell'ordine  dei  40  anni. La continuità

   areale  del  corpo geologico deve essere accertata per una congrua

   estensione,  tenuto  conto  dell'assetto idrogeologico secondo gli

   elementi   contenuti   nell'allegato  2.  Un  acquifero  s'intende

   protetto  quando  i  risultati  delle indagini nel sottosuolo e le

   prove  idrogeologiche  e  idrochimiche eseguite verificano appieno

   almeno  una  delle  condizioni di cui sopra. Un acquifero protetto

   può  essere  localizzato  anche  al  di  sotto  di  un  acquifero

   vulnerabile   ai   nitrati  di  origine  agricola  e  ai  prodotti

   fitosanitari,  ai  sensi  degli  articoli  19  e  20  del  decreto

   legislativo  no  152/99,  qualora  siano  rispettate le condizioni

   precedentemente illustrate.

d. Area di ricarica: la superficie dalla quale proviene alimentazione

   al  corpo  idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area

   nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee

   delle  acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici

   superficiali  (laghi,  corsi  d'acqua  naturali o artificiali) dai

   quali le acque sotterranee traggono alimentazione.

e. Centri di pericolo: tutte le attività, insediamenti, manufatti in

   grado  di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi

   o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque.

f. Emergenze  naturali  ed  artificiali  della  falda: siti in cui la

   morfologia dell'area, anche se modificata da interventi antropici,

   determina  l'affioramento  in  superficie delle acque sotterranee,

   dovuto alla loro naturale circolazione nel sottosuolo.

g. Falda:  le  acque  che si trovano al di sotto della superficie del

   terreno,  nella  zone  di saturazione e in diretto contatto con il

   suolo  e sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da

   movimento  e  presenza  continua  e  permanente.  Essa può essere

   distinta,  secondo  le  condizioni  idrauliche  ed  al contorno in

   libera, confinata, semiconfinata/semilibera:

 

- libera: falda limitata solo inferiormente da terreni impermeabili e

  che può ricevere apporti laterali e dalla superficie;

- confinata:  falda limitata inferiormente e superiormente da livelli

  impermeabili   (acquicludi),  con  acqua  in  pressione,  che  può

  ricevere  alimentazione  solo lateralmente e, nel caso si abbia una

  risalienza  dei  livelli  al di sopra del piano campagna, si ha una

  falda artesiana;

- semiconfinata:    falda    limitata   da   livelli   semipermeabili

  (acquitardi)  che  permettono  un  debole  passaggio  da  una falda

  all'altra  e,  a seconda dell'oggetto dell'indagine, si distinguono

  una falda semiconfinata o semilibera;

 

Non  costituiscono  una  falda  i  livelli discontinui e/o di modesta

estensione presenti all'interno e al di sopra di una litozona a bassa

conducibilità idraulica.

 

h. Isocrona:  linea  che  congiunge  i  punti d'uguale tempo d'arrivo

   delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso

   attraverso il mezzo saturo.

i. Opera  di  captazione:  opera  o  complesso d'opere, realizzate in

   corrispondenza  della  sorgente  (captazione alla sorgente), o nel

   corpo  dell'acquifero  alimentatore  (captazione  in  acquifero) o

   realizzate  ai  punti di presa d'acque superficiali (derivazione),

   atte  a  sfruttare  la  risorsa  idrica.  Tale  opera  deve essere

   progettata  e realizzata in modo tale da non pregiudicare lo stato

   quali-quantitativo  della  risorsa  e  deve essere dotata d'idonee

   strutture   e   strumentazioni   per   la   misura  dei  parametri

   quali-quantitativi.

l. Pozzo:    struttura    realizzata   mediante   una   perforazione,

   generalmente   completata   con   rivestimento,  filtri,  dreno  e

   cementazione  e  sviluppata  al  fine  di  consentire l'estrazione

   d'acqua dal sottosuolo.

m. Piezometro: pozzo generalmente di diametro ridotto che filtra solo

   un  tratto  d'acquifero  significativo  ai  fini  della misura del

   livello piezometrico della falda in esame.

n. Pozzo  di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni

   d'acqua  rappresentativi  della  falda interessata dai filtri. Per

   particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di

   monitoraggio e piezometro possono coincidere.

o. Protezione  dinamica: è costituita dall'attivazione e gestione di

   un  preordinato  sistema  di  monitoraggio delle acque in afflusso

   alle   captazioni   in   grado  di  verificarne  periodicamente  i

   fondamentali  parametri quantitativi e qualitativi e di consentire

   con  sufficiente  tempo  di  sicurezza la segnalazione d'eventuali

   loro variazioni significative.

p. Protezione   statica:   è   costituita  dai  divieti,  vincoli  e

   regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di

   rispetto  e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado

   quali-quantitativo  delle acque in afflusso alle captazioni. A tal

   scopo  possono  essere  eventualmente  realizzate opportune opere,

   anche  ad  integrazione  di  quelle  di  captazione,  in  grado di

   minimizzare o eliminare i problemi di incompatibilità tra uso del

   territorio e qualità delle risorse idriche captate.

q. Serbatoio   artificiale:   è   un  accumulo  d'acqua,  realizzato

   artificialmente, costituito da un'opera di sbarramento, dal bacino

   di ritenuta comprensivo delle rive e dal volume idrico invasato.

r. Soggiacenza:   in   una   falda   libera  è  rappresentata  dalla

   profondità  del  livello  della  falda  misurata  in  un  pozzo o

   piezometro   rispetto  alla  superficie  del  suolo;  nella  falda

   confinata  la  soggiacenza  s'intende  la  profondità  del  tetto

   dell'acquifero.

s. sorgente:  punto  o  area più o meno ristretta, in corrispondenza

   della quale si determina la venuta a giorno d'acque sotterranee.

t. Tempo di sicurezza: intervallo temporale rappresentato dal periodo

   necessario  perchè  una  particella d'acqua durante il suo flusso

   idrico  sotterraneo  (naturale  o indotto dal pompaggio) nel mezzo

   saturo,  raggiunga  il  punto  di  captazione spostandosi lungo la

   superficie  della  falda.  Il valore numerico da attribuire a tale

   intervallo  temporale deve tenere conto anche del tempo necessario

   per  implementare misure d'approvvigionamento idrico alternativo o

   sistemi  di  disinquinamento  delle acque sotterranee. Il tempo di

   sicurezza  è  utilizzato  per  la  delimitazione  delle  zone  di

   rispetto mediante la cartografia d'isocrone.

u. Vulnerabilità  dell'acquifero:  suscettività  di un acquifero ad

   ingerire  e  permettere  la  migrazione  di  una  o  più sostanze

   inquinanti   che   producono   un  impatto  sulle  caratteristiche

   qualitative delle acque sotterranee, limitandone in tal modo anche

   la disponibilità quantitativa. Tale vulnerabilità viene definita

   anche   vulnerabilità  intrinseca.  La  vulnerabilità  specifica

   dell'acquifero    è    invece   considerata   verso   determinati

   contaminanti,  come  ad  esempio  nel  caso  di nitrati di origine

   agricola  e  prodotti fitosanitari previsti dagli articoli 19 e 20

   del decreto legislativo no 152.

v. Zona di riserva: zona interessata da risorse idriche pregiate, che

   può  essere  delimitata  e  gestita  per  preservare nel tempo la

   quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità

   di  un  loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle

   dotate di caratteristiche di potabilità.

 

                                                        ALLEGATO 2

 

              DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

 

TITOLO I: CRITERI GENERALI

 

   1.  Le  aree  di  salvaguardia di sorgenti, pozzi e punti di presa

delle  acque  superficiali sono suddivise, ai sensi dell'articolo 21,

comma  1,  del  decreto  legislativo  no  152/99,  in  zona di tutela

assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.

   2.  I  criteri  per  la delimitazione delle aree di salvaguardia e

l'estensione  delle  diverse  zone  sono  stabiliti in funzione delle

caratteristiche    geologiche,    idrogeologiche,    idrologiche    e

idrochimiche  delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque

superficiali.

   3. Le singole zone sono individuate secondo i seguenti criteri:

 

a) criterio  geometrico: di norma adottato per la delimitazione della

   zona   di  tutela  assoluta  e  della  zona  di  rispetto  per  le

   derivazioni  da  corpi  idrici superficiali e, in via provvisoria,

   per  la  delimitazione  delle  zone  di rispetto dei pozzi e delle

   sorgenti;

b) criterio  temporale:  basato  sul  tempo  di sicurezza, così come

   definito   alla   lettera  t)  dell'allegato  1.  Si  applica,  in

   prevalenza, per la delimitazione definitiva della zona di rispetto

   di  pozzi  ed eventualmente di sorgenti, laddove applicabile. Tale

   criterio  deve  tenere  conto degli elementi tecnici riportati nel

   Titolo II del presente allegato;

c) criterio   idrogeologico:   basato  sugli  elementi  idrogeologici

   specifici  dell'acquifero  e  dei  suoi  limiti,  viene usualmente

   applicato  alle  zone di protezione alle captazioni da sorgenti ed

   alle  zone  di  rispetto dei pozzi in condizioni idrogeologiche di

   particolari  complessità  che impediscono l'utilizzo del criterio

   temporale;  fa  parte del presente criterio anche il metodo basato

   sul  tempo  di  dimezzamento  della  portata massima annuale delle

   sorgenti.

 

   4.  Le  delimitazioni effettuate utilizzando i criteri dl cui alle

lettere  b)  e  c)  devono basarsi su studi geologici, idrogeologici,

idrologici,  idrochimici  e  microbiologici, e sui dati storici delle

caratteristiche  quali-quantitative  della risorsa interessata; detti

studi sono finalizzati ad identificare e definire i limiti delle aree

interessate  dalla  captazione e devono essere redatti sulla base dei

contenuti degli allegati al presente regolamento.

   5.  La  durata dell'applicazione del criterio di individuazione di

cui  alla  lettera  a)  può  essere  prevista  dalle  Regioni per le

sorgenti  di  limitata importanza sulla base di studi preliminari che

individuino  una  scarsa  urbanizazione  del  bacino  afferente  alla

captazione  ed  in  attesa di ulteriori conoscenze sulla circolazione

idrica sotterranea.

   6.  La  gestione  delle  aree di salvaguardia, così come prevista

anche  dagli articoli 13 e 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve

prevedere  interventi  di manutenzione e riassetto e tenere conto del

monitoraggio  effettuato in conformità alle disposizioni del decreto

legislativo no 152/99.

   7.  Tra  i  criteri da considerare per l'eventuale revisione delle

aree di salvaguardia, previa verifica da effettuare ogni 10 anni o in

tempo minore se le condizioni lo richiedono, si indicano:

 

a) l'insorgere  di  fattori  nuovi o cause che determinano variazioni

   rispetto  alle condizioni che hanno consentito la delimitazione in

   atto,  con particolare riferimento a variazioni quali-quantitative

   delle   risorse   idriche  estratte,  derivate,  o  a  cambiamenti

   nell'assetto  piezometrico  determinati  dall'insorgere  di  cause

   naturali  o antropiche, o in presenza di più recenti acquisizioni

   tecniche e scientifiche;

b) la destinazione assegnata dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e

   dai  Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai

   territori   interessati   o  interessabili  dalle  nuove  aree  di

   salvaguardia  e  l'eventuale presenza, su dette aree, di centri di

   pericolo.

 

   La  delimitazione delle aree di salvaguardia resta in vigore anche

nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente disattivate.

   8.  Nel  caso  in  cui  le  aree  di salvaguardia delle captazioni

esistenti  comprendano  potenziali centri di pericolo per la qualità

delle  acque,  è  opportuno  valutare  tutte  le opportunità per la

gestione  delle  captazioni,  compreso  l'abbandono  delle  medesime;

qualora  ciò non sia possibile si possono adottare oltre alle misure

di  cui  ai  successivo  Titolo  II,  punto 3, anche ulteriori misure

complementari quali:

 

a) l'intensificazione del monitoraggio quali-quantitativo;

b) l'interconnessione, ove possibile, della rete di distribuzione con

   altre fonti o reti di approvvigionamento;

c) il  piano  di intervento in caso di emergenza di cui al successivo

   Titolo II, punto 5;

d) la ristrutturazione delle opere di captazione.

 

TITOLO II: ELEMENTI TECNICI

 

   1.  La  protezione  statica,  così  come  definita alla lettera p

dell'allegato  1,  tende  a  prevenire  ed  eliminare gli elementi di

pericolo derivanti da:

 

a) utilizzazioni  specifiche,  insediamenti  ed  attività  in atto o

   previste;

b) interventi  e  loro dotazioni collaterali, indipendentemente dalle

   finalità specifiche;

c) infrastrutture,  canalizzazioni,  opere  di  urbanizzazione, opere

   idrauliche,   opere   d'uso  e  trasformazione  del  suolo  e  del

   sottosuolo;

d) destinazioni d'uso del suolo.

 

   2. Per una tutela più efficace, la protezione statica, così come

definita  alla  lettera  p  dell'allegato 1, ove ritenuto opportuno a

giudizio  della  regione  e  tenuto  conto della situazione locale di

protezione e di pericolo di contaminazione della risorsa, nonchè del

relativo  aspetto  tecnico-economico,  è  integrata dalla protezione

dinamica.  In  particolare,  per  le captazioni di modesta entità si

applica,  di  norma,  la  sola  protezione  statica,  mentre,  per le

captazioni di rilevante entità o interesse, la protezione statica è

associata  alla  protezione dinamica. Il monitoraggio previsto per la

protezione   dinamica   delle   captazioni  dovrà  essere  integrato

nell'ambito  di  quello  necessario  alla classificazione delle acque

previsto nell'allegato 1 del decreto legislativo no 152/99.

   3.  Per  le  captazioni  in  acquiferi  non  protetti preesistenti

all'entrata in vigore del presente regolamento con presenza di centri

di  pericolo  nelle  zone  di  rispetto,  devono  essere  attuate  le

prescrizioni impartite dalla regione per gli interventi necessari per

la  messa  in  sicurezza  dei  centri  di  pericolo individuati dalle

regioni  medesime.  Il  Gestore  del servizio idrico integrato, così

come definito all'articolo 2, lettera o-bis), del decreto legislativo

no   152/99,   dovrà   intensificare   l'attività  di  controllo  e

monitoraggio  ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa e

della disponibilità delle acque destinate al consumo umano.

   4.  In  relazione  al  peculiare grado di protezione e pericolo di

contaminazione delle risorse idriche potranno essere previsti sistemi

di  allarme  in  tempo  reale, che segnalino variazioni significative

delle  caratteristiche  fisico  chimiche  delle  acque affluenti alle

opere di presa.

   5.  Nella  definizione  degli  interventi  di protezione statica e

dinamica   sono   previsti  un  piano  di  approvvigionamento  idrico

alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica.

   6.  Per  le  sorgenti  ed  i pozzi, la delimitazione delle aree di

salvaguardia  è  basata  sugli  elementi  geologici,  idrogeologici,

idrologici,  idrochimici  e  microbiologici,  e  in  particolare  sui

seguenti elementi:

 

a) la  struttura  geologica  e  idrogeologica dell'acquifero e la sua

   estensione;

b) l'ubicazione delle aree di alimentazione;

c) le  interazioni dei corpi idrici superficiali con le falde e degli

   acquiferi superficiali con quelli più profondi;

d) la  circolazione  delle acque nel sottosuolo, anche mediante prove

   sperimentali;

e) le  caratteristiche  qualitative  delle  acque sotterranee e delle

   eventuali  acque  superficiali  in  rapporto  di comunicazione, in

   particolare  con  l'esame  di  parametri chimico-fisici, chimici e

   microbiologici, non tanto in relazione all'utilizzo potabile delle

   acque,  ma  come  elementi  di  valutazione  delle  condizioni  di

   circolazione  idrica  nel  sottosuolo, anche con evidenziazione di

   eventuali arricchimenti naturali connessi con la presenza di rocce

   e  giacimenti  minerari e lo svolgimento di processi idrotermali o

   di circolazione di fluidi di origine profonda;

f) gli  effetti  indotti  sulle  acque  sotterranee  e  sui  naturali

   equilibri idrogeologici dalle captazioni;

g) la  compatibilità  delle  portate  estratte dal sottosuolo con la

   disponibilità  e la qualità delle risorse idriche in accordo con

   i  criteri di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto legislativo

   no 152/99;

h) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo così come definiti

   all'allegato  1, lettera e del presente regolamento, ovvero quelli

   di  cui  all'articolo  21, commi 5 e 6, del decreto legislativo no

   152/99;

i) gli  aspetti  pedo-agronomici  con  particolare  riferimento  alla

   capacità protettiva del suolo, finalizzata alla valutazione della

   vulnerabilità   dell'acquifero  all'inquinamento  da  nitrati  di

   origine agricola e da prodotti fitosanitari.

 

   7.   Per   le   acque  superficiali  gli  studi  sono  volti  alla

definizione,  all'interno  del bacino idrografico di pertinenza e con

maggiore dettaglio nelle immediate vicinanze dell'opera di presa, dei

seguenti  elementi,  che  sono  altresì finalizzati alla valutazione

degli  effetti della disponibilità della risorsa alla captazione. In

particolare si considerano i seguenti elementi:

 

a) le caratteristiche geomorfologiche;

b) la  morfometria  del  corpo  idrico  e  le  portate  alle  sezioni

   significative;

c) la struttura geologica ed idrogeologica;

d) le caratteristiche pedo-agronomiche;

e) la climatologia e l'idrologia;

f) i  processi geomorfici con particolare riguardo all'erosione ed al

   trasporto solido;

g) le    caratteristiche    qualitative    delle   acque   (parametri

   chimico-fisici,  chimici  e microbiologici e biologici, connessi a

   processi naturali o antropici);

h) le derivazioni e gli apporti idrici;

i) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo così come definiti

   all'allegato 1, lettera e;

j) i vincoli naturalistici e paesaggistici;

k) le sistemazioni idraulico-forestali.

 

   8.  Nel  caso  di  captazione  di  acque  superficiali  in  bacini

idrografici  in  cui  vi  sia  un  significativo  afflusso  di  acque

sotterranee  il  cui  bacino di alimentazione si estenda, sia pure in

parte,  anche al di fuori del bacino idrografico stesso, è opportuno

considerare anche i dati relativi al suddetto bacino di alimentazione

delle acque sotterranee.

 




 

                                                           ALLEGATO 3

 

  CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI

 

TITOLO I: CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

 

A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

 

   1. La zona di tutela assoluta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4,

del  decreto  legislativo  no  152/99,  deve  avere una estensione di

almeno  10  m  di  raggio  dal  punto  di captazione in caso di acque

sotterranee.

   2   La  zona  di  tutela  assoluta  deve  essere,  ove  possibile,

opportunamente recintata e deve essere protetta dalle esondazioni dei

corpi  idrici limitrofi e provvista di canalizzazioni per il deflusso

delle acque meteoriche.

 

B. Delimitazione della zona di rispetto

 

   1.  Per  la  delimitazione della zona di rispetto definitiva ed in

particolare modo per quanto riguarda la zona di rispetto ristretta ed

allargata  vengono  di  norma  utilizzati  il criterio temporale e il

criterio  idrogeologico,  in  relazione  alle conoscenze sull'assetto

idrogeologico locale.

   2.  Per  la  delimitazione della zona di rispetto ristretta di cui

all'articolo  21,  comma  5, del decreto legislativo no 152/99, è di

norma  adottato  un  tempo  di  sicurezza di 60 giorni definito con i

criteri di cui al successivo Titolo II.

   3. Per la zona di rispetto allargata è di norma adottato un tempo

di  sicurezza  di  180  o  di 365 giorni, considerando il pericolo di

contaminazione e la protezione della risorsa.

   4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato

conservativo,   cioè  non  soggetto  a  degradazione,  adsorbimento,

decadimento,  etc.;  per  le  elaborazioni  deve  essere  adottata la

velocità di filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo.

   5  Nel  caso  di  acquifero  protetto,  l'estensione della zona di

rispetto ristretta può coincidere con la zona di tutela assoluta. In

tal   caso,   deve   essere   garantito   il   grado   di  protezione

dell'acquifero,   vietando,  nelle  relative  zone  di  rispetto,  le

attività   che  possono  compromettere  la  naturale  condizione  di

protezione.

   6.  In  sistemi fessurati o carsificati possono essere individuare

anche  una  o  più  zone  di  rispetto  non  direttamente  collegate

all'opera   di   captazione   (zone   di   rispetto   aggiuntive)  in

corrispondenza   delle  quali  siano  stati  verificati  fenomeni  di

infiltrazione  con  collegamenti  rapidi alle risorse idriche captate

nel punto d'acqua (pozzo o sorgente).

   7.  All'interno  delle  zone di rispetto, ai fini della disciplina

delle  strutture  o delle attività di cui all'articolo 21, commi 5 e

6,  del  decreto  legislativo no 152/99, per favorire la tutela della

risorsa,  devono  essere considerati, oltre le prescrizioni di cui al

medesimo articolo, anche i seguenti elementi:

 

a) per quanto riguarda l'edilizia residenziale e le relative opere di

   urbanizzazione:

 

   I.  la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento

delle acque nere, miste e bianche;

   II.  la  tipologia  delle  fondazioni, in relazione al pericolo di

inquinamento delle acque sotterranee;

 

   b)  per  quanto riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere

le infrastrutture di servizio:

 

   I.   le   modalità  di  realizzazione  delle  reti  di  drenaggio

superficiale;

   II. le modalità di controllo della vegetazione infestante;

   III.  le  modalità  di  stoccaggio  ed  utilizzazione di fondenti

stradali in caso di neve e ghiaccio;

   IV. le modalità di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie

e delle strutture ed opere annesse;

   V.  le  captazioni di acque affluenti ad opere in sotterraneo, per

quanto attiene alla loro eventuale utilizzazione a scopo potabile;

 

c) per