ACCORDO 12 dicembre 2002 Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 2 del 3-1-2003)
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4,
dà
facoltà
a
Governo, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano,
in
attuazione
del
principio
di
leale collaborazione, di
concludere
accordi
in
questa
Conferenza,
al
fine
di
coordinare
l'esercizio
delle
rispettive
competenze
e
svolgere
attività
di
interesse comune;
Visto
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti
in
particolare
l'art.
3, comma 7 e l'art. 21 del decreto
legislativo
11
maggio 1999, n. 152, che disciplina le aree di
salvaguardia
delle
acque
superficiali
e
sotterranee
destinate al
consumo umano;
Considerato
che
la
delimitazione
definitiva
delle
aree
di
salvaguardia
rappresenta
una delle misure che consente la tutela dei
corpi
idrici
attraverso
azioni
volte
prioritariamente
alla
prevenzione,
alla
riduzione
dell'inquinamento
e
al
perseguimento
degli usi sostenibili
e durevoli delle risorse idriche, con priorità
per
quelle
potabili,
secondo
le
finalità del decreto legislativo
11 maggio 1999, n.
152;
Ritenuto
necessario
emanare
linee
guida cui potersi uniformare
per
conseguire
gli obiettivi di tutela dello stato di qualità delle
risorse
idriche,
in
particolare
delle
acque
superficiali
e
sotterranee
destinate
al
consumo
umano
erogate
a
terzi mediante
impianto
di
acquedotto di pubblico interesse, per mezzo di criteri e
modalità
di
riferimento
a
supporto dell'attività necessaria alla
delimitazione delle
aree di salvaguardia;
Sancisce
accordo
ai
sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra
il
Governo e le Regioni e le Province autonome sulle linee guida
per
la
tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e
sui
criteri
generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia
delle
risorse
idriche
di
cui
all'art.
21 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n.
152, nei seguenti termini:
Art.
1.
Campo
di applicazione e finalità
l.
Il
presente
accordo reca, ai fini della tutela delle risorse
idriche,
le
linee
guida
necessarie per la delimitazione definitiva
delle aree di salvaguardia
di cui all'art. 21 del decreto legislativo
11 maggio
1999,
n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sulla
base dei criteri contenuti
negli allegati I, II, III, IV e V, i quali
costituiscono parte
integrante del presente accordo.
2.
In
assenza
della
delimitazione
definitiva
della
zona
di
rispetto
da
parte
delle
Regioni
resta comunque ferma l'estensione
stabilita
ai
sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n.
152
del
1999,
pari
a
200
metri
di
raggio
rispetto al punto di
captazione o di derivazione,
3.
Il
presente
accordo
non
si
applica
alle
captazioni già
esistenti
all'entrata
in
vigore
dello
stesso
destinate,
su
disposizione
della
competente
Autorità
d'ambito,
ad
essere
abbandonate nei cinque
anni successivi.
4.
Il
presente accordo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma,
12 dicembre 2002
Il
presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
ALLEGATO
I
DEFINIZIONI
Ai fini del presente
accordo si applicano le seguenti definizioni:
a. Acquifero:
corpo
permeabile
in
grado
di
immagazzinare
e
trasmettere
un
quantitativo
idrico
tale
da
rappresentare
una
risorsa
d'importanza socio-economica ed ambientale.
b. Acquifero non protetto: acquifero che non presenta le
caratteristiche
di
protezione
delle
acque sotterranee descritte
alla
lettera c.
c. Acquifero protetto: è un acquifero separato dalla superficie del
suolo
o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un
corpo
geologico
con
caratteristiche di conducibilità idraulica,
continuità
laterale
e
spessore
tali
da
impedire il passaggio
dell'acqua
per
tempi
dell'ordine
dei
40
anni.
La continuità
areale
del
corpo
geologico deve essere accertata per una congrua
estensione,
tenuto
conto
dell'assetto
idrogeologico secondo gli
elementi
contenuti
nell'allegato
2.
Un
acquifero
s'intende
protetto
quando
i
risultati
delle
indagini nel sottosuolo e le
prove
idrogeologiche
e
idrochimiche
eseguite verificano appieno
almeno
una
delle
condizioni
di cui sopra. Un acquifero protetto
può
essere
localizzato
anche
al
di
sotto
di
un
acquifero
vulnerabile
ai
nitrati
di
origine
agricola
e
ai
prodotti
fitosanitari,
ai
sensi
degli
articoli
19
e
20
del
decreto
legislativo
no
152/99,
qualora
siano
rispettate
le condizioni
precedentemente
illustrate.
d. Area
di ricarica:
la superficie dalla quale proviene alimentazione
al
corpo
idrico
sotterraneo considerato; è costituita dall'area
nella
quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee
delle
acque
meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici
superficiali
(laghi,
corsi
d'acqua
naturali
o artificiali) dai
quali
le acque sotterranee traggono alimentazione.
e. Centri
di pericolo:
tutte le attività, insediamenti, manufatti in
grado
di
costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi
o
potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque.
f. Emergenze naturali ed artificiali della falda: siti in cui la
morfologia
dell'area, anche se modificata da interventi antropici,
determina
l'affioramento
in
superficie
delle acque sotterranee,
dovuto
alla loro naturale circolazione nel sottosuolo.
g. Falda:
le
acque
che
si trovano al di sotto della superficie del
terreno,
nella
zone
di
saturazione e in diretto contatto con il
suolo
e
sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da
movimento
e
presenza
continua
e
permanente.
Essa
può essere
distinta,
secondo
le
condizioni
idrauliche
ed
al
contorno in
libera,
confinata, semiconfinata/semilibera:
- libera: falda limitata
solo inferiormente da terreni impermeabili e
che
può ricevere apporti laterali e dalla superficie;
- confinata:
falda
limitata inferiormente e superiormente da livelli
impermeabili
(acquicludi),
con
acqua
in
pressione,
che
può
ricevere
alimentazione
solo
lateralmente e, nel caso si abbia una
risalienza
dei
livelli
al
di sopra del piano campagna, si ha una
falda
artesiana;
- semiconfinata:
falda
limitata
da
livelli
semipermeabili
(acquitardi)
che
permettono
un
debole
passaggio
da
una
falda
all'altra
e,
a
seconda dell'oggetto dell'indagine, si distinguono
una
falda semiconfinata o semilibera;
Non
costituiscono
una
falda
i
livelli
discontinui e/o di modesta
estensione presenti
all'interno e al di sopra di una litozona a bassa
conducibilità
idraulica.
h. Isocrona:
linea
che
congiunge
i
punti
d'uguale tempo d'arrivo
delle
particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso
attraverso
il mezzo saturo.
i. Opera di captazione: opera o complesso d'opere, realizzate in
corrispondenza
della
sorgente
(captazione
alla sorgente), o nel
corpo
dell'acquifero
alimentatore
(captazione
in
acquifero)
o
realizzate
ai
punti
di presa d'acque superficiali (derivazione),
atte
a
sfruttare
la
risorsa
idrica.
Tale
opera
deve
essere
progettata
e
realizzata in modo tale da non pregiudicare lo stato
quali-quantitativo
della
risorsa
e
deve
essere dotata d'idonee
strutture
e
strumentazioni
per
la
misura
dei
parametri
quali-quantitativi.
l. Pozzo:
struttura
realizzata
mediante
una
perforazione,
generalmente
completata
con
rivestimento,
filtri,
dreno
e
cementazione
e
sviluppata
al
fine
di
consentire
l'estrazione
d'acqua
dal sottosuolo.
m. Piezometro: pozzo generalmente
di diametro ridotto che filtra solo
un
tratto
d'acquifero
significativo
ai
fini
della
misura del
livello
piezometrico della falda in esame.
n. Pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni
d'acqua
rappresentativi
della
falda
interessata dai filtri. Per
particolari
configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di
monitoraggio
e piezometro possono coincidere.
o. Protezione dinamica: è costituita dall'attivazione e gestione di
un
preordinato
sistema
di
monitoraggio
delle acque in afflusso
alle
captazioni
in
grado
di
verificarne
periodicamente
i
fondamentali
parametri
quantitativi e qualitativi e di consentire
con
sufficiente
tempo
di
sicurezza
la segnalazione d'eventuali
loro
variazioni significative.
p. Protezione statica: è costituita dai divieti, vincoli e
regolamentazioni
che si applicano alle zone di tutela assoluta, di
rispetto
e
di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado
quali-quantitativo
delle
acque in afflusso alle captazioni. A tal
scopo
possono
essere
eventualmente
realizzate
opportune opere,
anche
ad
integrazione
di
quelle
di
captazione,
in
grado
di
minimizzare
o eliminare i problemi di incompatibilità tra uso del
territorio
e qualità delle risorse idriche captate.
q. Serbatoio artificiale: è un accumulo d'acqua, realizzato
artificialmente,
costituito da un'opera di sbarramento, dal bacino
di
ritenuta comprensivo delle rive e dal volume idrico invasato.
r. Soggiacenza:
in
una
falda
libera
è
rappresentata
dalla
profondità
del
livello
della
falda
misurata
in
un
pozzo
o
piezometro
rispetto
alla
superficie
del
suolo;
nella
falda
confinata
la
soggiacenza
s'intende
la
profondità
del
tetto
dell'acquifero.
s. sorgente:
punto
o
area
più o meno ristretta, in corrispondenza
della
quale si determina la venuta a giorno d'acque sotterranee.
t. Tempo
di sicurezza:
intervallo temporale rappresentato dal periodo
necessario
perchè
una
particella
d'acqua durante il suo flusso
idrico
sotterraneo
(naturale
o
indotto dal pompaggio) nel mezzo
saturo,
raggiunga
il
punto
di
captazione
spostandosi lungo la
superficie
della
falda.
Il
valore numerico da attribuire a tale
intervallo
temporale
deve tenere conto anche del tempo necessario
per
implementare
misure d'approvvigionamento idrico alternativo o
sistemi
di
disinquinamento
delle
acque sotterranee. Il tempo di
sicurezza
è utilizzato per la delimitazione delle zone di
rispetto
mediante la cartografia d'isocrone.
u. Vulnerabilità dell'acquifero: suscettività di un acquifero ad
ingerire
e
permettere
la
migrazione
di
una
o
più
sostanze
inquinanti
che
producono
un
impatto
sulle
caratteristiche
qualitative
delle acque sotterranee, limitandone in tal modo anche
la
disponibilità quantitativa. Tale vulnerabilità viene definita
anche
vulnerabilità
intrinseca.
La
vulnerabilità
specifica
dell'acquifero
è
invece
considerata
verso
determinati
contaminanti,
come
ad
esempio
nel
caso
di
nitrati di origine
agricola
e
prodotti
fitosanitari previsti dagli articoli 19 e 20
del
decreto legislativo no 152.
v. Zona
di riserva:
zona interessata da risorse idriche pregiate, che
può
essere
delimitata
e
gestita
per
preservare
nel tempo la
quantità
e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità
di
un
loro
futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle
dotate
di caratteristiche di potabilità.
ALLEGATO 2
DELIMITAZIONE
DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
TITOLO I: CRITERI
GENERALI
1.
Le
aree
di
salvaguardia
di sorgenti, pozzi e punti di presa
delle
acque
superficiali
sono suddivise, ai sensi dell'articolo 21,
comma
1,
del
decreto
legislativo
no
152/99,
in
zona
di tutela
assoluta, zona di
rispetto e zona di protezione.
2.
I
criteri
per
la
delimitazione delle aree di salvaguardia e
l'estensione
delle
diverse
zone
sono
stabiliti
in funzione delle
caratteristiche
geologiche,
idrogeologiche,
idrologiche
e
idrochimiche
delle
sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa da acque
superficiali.
3.
Le singole zone sono individuate secondo i seguenti criteri:
a) criterio
geometrico:
di norma adottato per la delimitazione della
zona
di
tutela
assoluta
e
della
zona
di
rispetto
per
le
derivazioni
da
corpi
idrici
superficiali e, in via provvisoria,
per
la
delimitazione
delle
zone
di
rispetto dei pozzi e delle
sorgenti;
b) criterio
temporale:
basato
sul
tempo
di
sicurezza, così come
definito
alla
lettera
t)
dell'allegato
1.
Si
applica,
in
prevalenza,
per la delimitazione definitiva della zona di rispetto
di
pozzi
ed
eventualmente di sorgenti, laddove applicabile. Tale
criterio
deve
tenere
conto
degli elementi tecnici riportati nel
Titolo
II del presente allegato;
c) criterio
idrogeologico:
basato
sugli
elementi
idrogeologici
specifici
dell'acquifero
e
dei
suoi
limiti,
viene
usualmente
applicato
alle
zone
di protezione alle captazioni da sorgenti ed
alle
zone
di
rispetto
dei pozzi in condizioni idrogeologiche di
particolari
complessità
che
impediscono l'utilizzo del criterio
temporale;
fa
parte
del presente criterio anche il metodo basato
sul
tempo
di
dimezzamento
della
portata
massima annuale delle
sorgenti.
4.
Le
delimitazioni
effettuate utilizzando i criteri dl cui alle
lettere
b)
e
c)
devono
basarsi su studi geologici, idrogeologici,
idrologici,
idrochimici
e
microbiologici,
e sui dati storici delle
caratteristiche
quali-quantitative
della
risorsa interessata; detti
studi sono finalizzati
ad identificare e definire i limiti delle aree
interessate
dalla
captazione
e devono essere redatti sulla base dei
contenuti degli allegati
al presente regolamento.
5.
La
durata
dell'applicazione del criterio di individuazione di
cui
alla
lettera
a)
può
essere
prevista
dalle
Regioni
per le
sorgenti
di
limitata
importanza sulla base di studi preliminari che
individuino
una
scarsa
urbanizazione
del
bacino
afferente
alla
captazione
ed
in
attesa
di ulteriori conoscenze sulla circolazione
idrica sotterranea.
6.
La
gestione
delle
aree
di salvaguardia, così come prevista
anche
dagli
articoli 13 e 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve
prevedere
interventi
di
manutenzione e riassetto e tenere conto del
monitoraggio
effettuato
in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo no 152/99.
7.
Tra
i
criteri
da considerare per l'eventuale revisione delle
aree di salvaguardia,
previa verifica da effettuare ogni 10 anni o in
tempo minore se le
condizioni lo richiedono, si indicano:
a) l'insorgere
di
fattori
nuovi
o cause che determinano variazioni
rispetto
alle
condizioni che hanno consentito la delimitazione in
atto,
con
particolare riferimento a variazioni quali-quantitative
delle
risorse
idriche
estratte,
derivate,
o
a
cambiamenti
nell'assetto
piezometrico
determinati
dall'insorgere
di
cause
naturali
o
antropiche, o in presenza di più recenti acquisizioni
tecniche
e scientifiche;
b) la destinazione
assegnata dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e
dai
Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai
territori
interessati
o
interessabili
dalle
nuove
aree
di
salvaguardia
e
l'eventuale
presenza, su dette aree, di centri di
pericolo.
La
delimitazione
delle aree di salvaguardia resta in vigore anche
nel caso in cui le
captazioni siano temporaneamente disattivate.
8.
Nel
caso
in
cui
le
aree
di
salvaguardia delle captazioni
esistenti
comprendano
potenziali
centri di pericolo per la qualità
delle
acque,
è
opportuno
valutare
tutte
le
opportunità per la
gestione
delle
captazioni,
compreso
l'abbandono
delle
medesime;
qualora
ciò
non sia possibile si possono adottare oltre alle misure
di
cui
ai
successivo
Titolo
II,
punto
3, anche ulteriori misure
complementari quali:
a) l'intensificazione
del monitoraggio quali-quantitativo;
b) l'interconnessione,
ove possibile, della rete di distribuzione con
altre
fonti o reti di approvvigionamento;
c) il
piano
di
intervento in caso di emergenza di cui al successivo
Titolo
II, punto 5;
d) la ristrutturazione
delle opere di captazione.
TITOLO II: ELEMENTI
TECNICI
1.
La
protezione
statica,
così
come
definita
alla lettera p
dell'allegato
1,
tende
a
prevenire
ed
eliminare
gli elementi di
pericolo derivanti
da:
a) utilizzazioni
specifiche,
insediamenti
ed
attività
in
atto o
previste;
b) interventi
e
loro
dotazioni collaterali, indipendentemente dalle
finalità
specifiche;
c) infrastrutture,
canalizzazioni,
opere
di
urbanizzazione,
opere
idrauliche,
opere
d'uso
e
trasformazione
del
suolo
e
del
sottosuolo;
d) destinazioni d'uso
del suolo.
2.
Per una tutela più efficace, la protezione statica, così come
definita
alla
lettera
p
dell'allegato
1, ove ritenuto opportuno a
giudizio
della
regione
e
tenuto
conto
della situazione locale di
protezione e di pericolo
di contaminazione della risorsa, nonchè del
relativo
aspetto
tecnico-economico,
è
integrata
dalla protezione
dinamica.
In
particolare,
per
le
captazioni di modesta entità si
applica,
di
norma,
la
sola
protezione
statica,
mentre,
per
le
captazioni di rilevante
entità o interesse, la protezione statica è
associata
alla
protezione
dinamica. Il monitoraggio previsto per la
protezione
dinamica
delle
captazioni
dovrà
essere
integrato
nell'ambito
di
quello
necessario
alla
classificazione delle acque
previsto nell'allegato
1 del decreto legislativo no 152/99.
3.
Per
le
captazioni
in
acquiferi
non
protetti
preesistenti
all'entrata in vigore
del presente regolamento con presenza di centri
di
pericolo
nelle
zone
di
rispetto,
devono
essere
attuate
le
prescrizioni impartite
dalla regione per gli interventi necessari per
la
messa
in
sicurezza
dei
centri
di
pericolo
individuati dalle
regioni
medesime.
Il
Gestore
del
servizio idrico integrato, così
come definito all'articolo
2, lettera o-bis), del decreto legislativo
no
152/99,
dovrà
intensificare
l'attività
di
controllo
e
monitoraggio
ai
fini della tutela quali-quantitativa della risorsa e
della disponibilità
delle acque destinate al consumo umano.
4.
In
relazione
al
peculiare
grado di protezione e pericolo di
contaminazione delle
risorse idriche potranno essere previsti sistemi
di
allarme
in
tempo
reale,
che segnalino variazioni significative
delle
caratteristiche
fisico
chimiche
delle
acque
affluenti alle
opere di presa.
5.
Nella
definizione
degli
interventi
di
protezione statica e
dinamica
sono
previsti
un
piano
di
approvvigionamento
idrico
alternativo e le misure
da adottarsi in caso di emergenza idrica.
6.
Per
le
sorgenti
ed
i
pozzi, la delimitazione delle aree di
salvaguardia
è
basata
sugli
elementi
geologici,
idrogeologici,
idrologici,
idrochimici
e
microbiologici,
e
in
particolare
sui
seguenti elementi:
a) la
struttura
geologica
e
idrogeologica
dell'acquifero e la sua
estensione;
b) l'ubicazione delle
aree di alimentazione;
c) le
interazioni
dei corpi idrici superficiali con le falde e degli
acquiferi
superficiali con quelli più profondi;
d) la
circolazione
delle
acque nel sottosuolo, anche mediante prove
sperimentali;
e) le
caratteristiche
qualitative
delle
acque
sotterranee e delle
eventuali
acque
superficiali
in
rapporto
di
comunicazione, in
particolare
con
l'esame
di
parametri
chimico-fisici, chimici e
microbiologici,
non tanto in relazione all'utilizzo potabile delle
acque,
ma
come
elementi
di
valutazione
delle
condizioni
di
circolazione
idrica
nel
sottosuolo,
anche con evidenziazione di
eventuali
arricchimenti naturali connessi con la presenza di rocce
e
giacimenti
minerari
e lo svolgimento di processi idrotermali o
di
circolazione di fluidi di origine profonda;
f) gli
effetti
indotti
sulle
acque
sotterranee
e
sui
naturali
equilibri
idrogeologici dalle captazioni;
g) la
compatibilità
delle
portate
estratte
dal sottosuolo con la
disponibilità
e
la qualità delle risorse idriche in accordo con
i
criteri
di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto legislativo
no
152/99;
h) l'ubicazione dei
potenziali centri di pericolo così come definiti
all'allegato
1,
lettera e del presente regolamento, ovvero quelli
di
cui
all'articolo
21,
commi 5 e 6, del decreto legislativo no
152/99;
i) gli
aspetti
pedo-agronomici
con
particolare
riferimento
alla
capacità
protettiva del suolo, finalizzata alla valutazione della
vulnerabilità
dell'acquifero
all'inquinamento
da
nitrati
di
origine
agricola e da prodotti fitosanitari.
7.
Per
le
acque
superficiali
gli
studi
sono
volti
alla
definizione,
all'interno
del
bacino idrografico di pertinenza e con
maggiore dettaglio
nelle immediate vicinanze dell'opera di presa, dei
seguenti
elementi,
che
sono altresì finalizzati alla valutazione
degli
effetti
della disponibilità della risorsa alla captazione. In
particolare si considerano
i seguenti elementi:
a) le caratteristiche
geomorfologiche;
b) la
morfometria
del
corpo
idrico
e
le
portate
alle
sezioni
significative;
c) la struttura geologica
ed idrogeologica;
d) le caratteristiche
pedo-agronomiche;
e) la climatologia
e l'idrologia;
f) i
processi
geomorfici con particolare riguardo all'erosione ed al
trasporto
solido;
g) le
caratteristiche
qualitative
delle
acque
(parametri
chimico-fisici,
chimici
e
microbiologici e biologici, connessi a
processi
naturali o antropici);
h) le derivazioni
e gli apporti idrici;
i) l'ubicazione dei
potenziali centri di pericolo così come definiti
all'allegato
1, lettera e;
j) i vincoli naturalistici
e paesaggistici;
k) le sistemazioni
idraulico-forestali.
8.
Nel
caso
di
captazione
di
acque
superficiali
in
bacini
idrografici
in
cui
vi
sia
un
significativo
afflusso
di
acque
sotterranee
il
cui
bacino
di alimentazione si estenda, sia pure in
parte,
anche
al di fuori del bacino idrografico stesso, è opportuno
considerare anche
i dati relativi al suddetto bacino di alimentazione
delle acque sotterranee.
ALLEGATO
3
CRITERI
PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI
TITOLO I: CRITERI
PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
A. Delimitazione della
zona di tutela assoluta
1.
La zona di tutela assoluta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4,
del
decreto
legislativo
no
152/99,
deve
avere
una estensione di
almeno
10
m
di
raggio
dal
punto
di
captazione in caso di acque
sotterranee.
2
La
zona
di
tutela
assoluta
deve
essere,
ove
possibile,
opportunamente recintata
e deve essere protetta dalle esondazioni dei
corpi
idrici
limitrofi e provvista di canalizzazioni per il deflusso
delle acque meteoriche.
B. Delimitazione della
zona di rispetto
1.
Per
la
delimitazione
della zona di rispetto definitiva ed in
particolare modo per
quanto riguarda la zona di rispetto ristretta ed
allargata
vengono
di
norma
utilizzati
il
criterio temporale e il
criterio
idrogeologico,
in
relazione
alle
conoscenze sull'assetto
idrogeologico locale.
2.
Per
la
delimitazione
della zona di rispetto ristretta di cui
all'articolo
21,
comma
5,
del decreto legislativo no 152/99, è di
norma
adottato
un
tempo
di
sicurezza
di 60 giorni definito con i
criteri di cui al
successivo Titolo II.
3.
Per la zona di rispetto allargata è di norma adottato un tempo
di
sicurezza
di
180
o
di
365 giorni, considerando il pericolo di
contaminazione e la
protezione della risorsa.
4.
A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato
conservativo,
cioè
non
soggetto
a
degradazione,
adsorbimento,
decadimento,
etc.;
per
le
elaborazioni
deve
essere
adottata
la
velocità di
filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo.
5
Nel
caso
di
acquifero
protetto,
l'estensione
della zona di
rispetto ristretta
può coincidere con la zona di tutela assoluta. In
tal
caso,
deve
essere
garantito
il
grado
di
protezione
dell'acquifero,
vietando,
nelle
relative
zone
di
rispetto,
le
attività
che
possono
compromettere
la
naturale
condizione
di
protezione.
6.
In
sistemi
fessurati o carsificati possono essere individuare
anche
una
o
più
zone
di
rispetto
non
direttamente
collegate
all'opera
di
captazione
(zone
di
rispetto
aggiuntive)
in
corrispondenza
delle
quali
siano
stati
verificati
fenomeni
di
infiltrazione
con
collegamenti
rapidi
alle risorse idriche captate
nel punto d'acqua
(pozzo o sorgente).
7.
All'interno
delle
zone
di rispetto, ai fini della disciplina
delle
strutture
o
delle attività di cui all'articolo 21, commi 5 e
6,
del
decreto
legislativo
no 152/99, per favorire la tutela della
risorsa,
devono
essere
considerati, oltre le prescrizioni di cui al
medesimo articolo,
anche i seguenti elementi:
a) per quanto riguarda
l'edilizia residenziale e le relative opere di
urbanizzazione:
I.
la
tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento
delle acque nere,
miste e bianche;
II.
la
tipologia
delle
fondazioni,
in relazione al pericolo di
inquinamento delle
acque sotterranee;
b)
per
quanto
riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere
le infrastrutture
di servizio:
I.
le
modalità
di
realizzazione
delle
reti
di
drenaggio
superficiale;
II.
le modalità di controllo della vegetazione infestante;
III.
le
modalità
di
stoccaggio
ed
utilizzazione
di fondenti
stradali in caso di
neve e ghiaccio;
IV.
le modalità di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie
e delle strutture
ed opere annesse;
V.
le
captazioni
di acque affluenti ad opere in sotterraneo, per
quanto attiene alla
loro eventuale utilizzazione a scopo potabile;
c) per