Legge 4 agosto 1984, n. 464. Norme per agevolare I'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio a dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1984, n.226)
1. (Obblighi di informazione nei confronti del Servizio geologico). Chiunque
intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi
geofsici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna
ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza supeiore ai duecento metri, deve darne comunicazione
al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli
studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, enpfo trenta giorni dall'ultimazione
degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati
geologici e geofisici acquisiti.
Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può modificare con proprio decreto,, sentito
il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.
2. (Poteri del Servizio geologico). Il Servizio Geologico può eseguire gli opportuni sopralluoghii per avere
diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell'esecuzione degli studi e delle indagini di
cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge e richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni
e gallerie di dimensioni inferiori a quelle indicate nel primo comma dello stesso art. 1.
3. (Sanzioni). Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma della presente legge o di mancata
ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni alle richieste del Servizio
geologico di cui al successivo art. 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Al procedimento si applicano le norme contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689.