Decreto Legislativo del Governo n° 132 del 27/01/1992
Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose.
pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 41 del 19/02/1999
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1. Finalità. -
Art. 2. Definizioni. -
Art. 3. Esclusioni. -
Art. 4. Competenze dello Stato. -
Art. 5. Competenze della regione e della provincia. -
Art. 6. Scarichi diretti. -
Art. 7. Eliminazione e deposito delle sostanze dell'elenco I. -
Art. 8. Deroghe. -
Art. 9. Scarico indiretto delle sostanze dell'elenco II. -
Art. 10. Indagine preventiva e rilascio dell'autorizzazione. -
Art. 11. Autorizzazione allo scarico e all'eliminazione di acque usate. -
Art. 12. Autorizzazione alle operazioni di eliminazione e di deposito di rifiuti. -
Art. 13. Rilascio e revoca dell'autorizzazione. -
Art. 14. Scarichi esistenti e regime transitorio. -
Art. 15. Divieto di divulgazione di dati. -
Art. 16. Ricarica artificiale acque sotterranee. -
Art. 17. Divieto di maggior inquinamento. -
Art. 18. Sanzioni. -
Art. 19. Danno ambientale. -
Art. 20. Acque sotterranee transfrontaliere. -
NOTE
Si ritiene utile riportare anche la premessa del presente Decreto legislativo.
Art. 4, comma 1: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 27 maggio 1992, n. 123
Art. 4, comma 2: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 27 maggio 1992, n. 123
Art. 4, comma ultimo: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 27 maggio 1992, n. 123 .
Art. 5, comma 1: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 27 maggio 1992, n. 123
Art. 5, comma 3: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 27 maggio 1992, n. 123
Art. 6: l'articolo è stato così corretto con avviso pubblicato nella G. U. 27 maggio 1992, n. 123 .
Art. 11, comma 1, lett. b) e c): le lettere sono state così corrette con avviso pubblicato nella G. U. 27 luglio 1992, n. 175 .
Art. 14, comma 1: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 27 luglio 1992, n. 175.
Art. 14, comma 2: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 27 maggio 1992, n.123 .
Allegato: l'allegato si omette in quanto riportato nella direttiva indicata in epigrafe.
__________
N.B. : Attenzione! il testo riportato va integrato a cura del lettore con le modifiche provvisoriamente apportate dal D.L. 6 settembre 1996, n. 461.
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 68 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità. -
1. Il presente decreto ha lo scopo di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui agli elenchi I e/o II dell'allegato, e di ridurre o eliminare per quanto possibile le conseguenze dell'inquinamento già esistenti.
Art. 2. Definizioni. -
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo ed il sottosuolo;
b) scarico diretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I e/o II dell'allegato senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
c) scarico indiretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I e/o II dell'allegato dopo percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
d) inquinamento: lo scarico di sostanze o di energia effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nelle acque sotterranee, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, o ostacolare altri usi legittimi delle acque.
Art. 3. Esclusioni. -
1. Il presente decreto non si applica:
a) agli scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni isolate non raccordate ad una rete di fognatura e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;
b) agli scarichi nei quali sia accertata la presenza di sostanze degli elenchi I e/o II dell'allegato in quantità e concentrazione poco significative, tali da escludere qualsiasi rischio presente o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi, c) agli scarichi contenenti sostanze radioattive.
Art. 4. Competenze dello Stato. -
1. Il Ministro dell'ambiente:
a) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali sulle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) determina i criteri generali e le metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque sotterranee, nonché i criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento del catasto degli scarichi diretti nelle unità geologiche profonde, e di quelli indiretti nelle acque sotterranee suddivisi in base agli elenchi I e II dell'allegato, e integra, ove occorra, la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 e successive modifiche;
c) cura gli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva recepita col presente decreto;
d) aggiorna l'allegato in conformità con le determinazioni adottate dal Consiglio della Comunità europea.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, determina i valori dell'inquinamento poco significativo ai fini dell'art. 3, lettera b);
b) entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fissa i requisiti, in termini di concentrazioni, delle sostanze degli elenchi I e II dell'allegato, ammissibili nelle acque di scarico in relazione alle operazioni di eliminazione di tali acque che abbiano come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto.
3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dell'agricoltura e delle foreste, indica le misure necessarie per impedire scarichi indiretti delle sostanze dell'elenco I dell'allegato, o per limitare scarichi indiretti delle sostanze dell'elenco II dell'allegato causati da operazioni sul suolo o nel sottosuolo diverse da quelle disciplinate dal presente decreto.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 dicembre 1988, n. 400, sono adottate le modifiche al presente decreto anche per adeguarlo alle modifiche apportate alla direttiva del Consiglio 80/68/CEE.
Art. 5. Competenze della regione e della provincia. -
1. La provincia e la regione rilasciano le autorizzazioni, secondo la rispettiva competenza quali stabilite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto.
2. Delle autorizzazioni rilasciate è fatto un inventario che deve essere comunicato annualmente al Ministero dell'ambiente.
3. La provincia e la regione adottano direttamente, ovvero sollecitano presso le altre autorità competenti, tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco I dell'allegato, ovvero per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco II dell'allegato, dovuti ad operazioni effettuate sul suolo o nel sottosuolo diverse dalle operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione previste dagli articoli successivi, in conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 3.
4. Restano ferme le competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.
Art. 6. Scarichi diretti. -
1. Fermi i divieti stabiliti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di scarichi nel sottosuolo, ed in particolare all'art. 4, comma 3, della stessa legge, è vietato qualsiasi scarico diretto nelle acque sotterranee di sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato, con esclusione, limitatamente alle sostanze indicate nell'elenco II dell'allegato, degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle unità geologiche profonde, che devono essere comunque autorizzati ai sensi della predetta legge.
Art. 7. Eliminazione e deposito delle sostanze dell'elenco I. -
1. Tutte le operazioni di eliminazioni e di deposito ai fini dell'eliminazione di acque reflue e di rifiuti contenenti le sostanze indicate nell'elenco I dell'allegato che possano comportare uno scarico indiretto devono essere autorizzate specificamente, ai sensi dell'art. 5, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata solo se risulta che l'adozione di adeguate prescrizioni tecniche impedisce lo scarico anche indiretto delle sostanze dell'elenco I dell'allegato.
2. È vietato ogni scarico sul suolo di acque reflue che contengono le sostanze dell'elenco I dell'allegato.
Art. 8. Deroghe. -
1. Lo scarico consistente nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è soggetto a preventiva autorizzazione. La Regione rilascia l'autorizzazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, se a seguito di indagine preventiva sull'assetto geomorfologico, sulla qualità delle acque, sulle modalità di prelievo e di reiniezione, risulta che non vi è pericolo di inquinamento della falda.
Art. 9. Scarico indiretto delle sostanze dell'elenco II. -
1. Sono sottoposte a specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, da parte dell'autorità competente, tutte le operazioni di eliminazione e/o di deposito ai fini dell'eliminazione di acque reflue e rifiuti contenenti le sostanze indicate nell'elenco II dell'allegato che possono comportare uno scarico indiretto.
Art. 10. Indagine preventiva e rilascio dell'autorizzazione. -
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli precedenti è subordinato ad un'indagine preventiva. A tale fine il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione una relazione geologica, redatta da un geologo abilitato, sulle condizioni idrogeologiche dell'area interessata, sull'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, sui rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee, nonché sul punto se lo scarico in tali acque costituisca una soluzione adeguata.
2. La relazione geologica non è richiesta ove, in caso di operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di rifiuti, il richiedente dimostri che l'impianto è costruito in maniera da evitare qualsiasi scarico indiretto ed è pienamente conforme alle norme tecniche della delibera del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
3. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche. Ove accerti che è garantita la tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento, rilascia l'autorizzazione dando motivate prescrizioni tecniche, anche al fine di assicurare che sia garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e, in particolare, della loro qualità.
4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di quattro anni. Un anno prima della scadenza deve essere chiesto, con documentata domanda, il rinnovo.
Art. 11. Autorizzazione allo scarico e all'eliminazione di acque usate. -
1. L'autorizzazione agli scarichi diretti previsti dagli articoli 6, 8 e 16, ovvero quella per le operazioni di eliminazione di acque usate che abbiano come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, ai sensi degli articoli 7 e 9, stabilisce:
a) il luogo e la tecnica di scarico;
b) le precauzioni indispensabili che devono essere adottate, tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli affluenti, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore, nonché dei punti di captazione di acque, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situati in prossimità;
c) la quantità massima ammissibile di una sostanza negli effluenti, durante uno o più periodi determinati, e adeguati requisiti per quanto riguarda la concentrazione di tali sostanze in conformità ai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b);
d) i dispositivi che garantiscono il controllo degli scarichi nelle acque sotterranee;
e) le misure per il controllo delle acque sotterranee e della loro qualità.
2. Lo scarico deve comunque rispettare le norme tecniche generali previste dalla delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e segnatamente quelle indicate nel suo allegato 5.
3. Lo scarico indiretto di acque usate eventualmente autorizzato deve in ogni caso rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
Art. 12. Autorizzazione alle operazioni di eliminazione e di deposito di rifiuti. -
1. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive, previste dalla normativa statale o regionale vigente in materia di rifiuti, l'autorizzazione alle operazioni di eliminazione e di deposito ai fini dell'eliminazione prevista dall'art. 7 e dall'art. 9 stabilisce almeno:
a) il luogo in cui avviene l'operazione sottoposta ad autorizzazione;
b) i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati;
c) le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nella materia da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, ivi compresa la capacità depurativa del suolo, nonché della vicinanza di captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale;
d) la quantità massima ammissibile in uno o più periodi determinati dei rifiuti contenenti le sostanze dell'elenco I o II dell'allegato e, possibilmente, delle stesse sostanze da eliminare o da mettere in deposito, nonché le condizioni appropriate relative alla concentrazione delle stesse sostanze, in conformità ai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b);
e) le prescrizioni tecniche necessarie per evitare qualsiasi scarico di sostanze dell'elenco I dell'allegato nelle acque sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze dell'elenco II dell'allegato;
f) le misure, se necessario, per il controllo delle acque sotterranee e della loro qualità.
Art. 13. Rilascio e revoca dell'autorizzazione. -
1. Le autorizzazioni non sono rilasciate se risulta che il richiedente non è in grado di osservare le prescrizioni stabilite.
2. Qualora le condizioni prescritte dall'autorizzazione non siano osservate, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione adotta i provvedimenti atti a far sì che le condizioni stesse vengano osservate; se necessario, essa revoca l'autorizzazione.
3. Le autorità e le strutture competenti al controllo dell'inquinamento, vigilano sugli effetti degli scarichi nelle acque sotterranee.
Art. 14. Scarichi esistenti e regime transitorio. -
1. Per tutti gli scarichi diretti e per quelli indiretti conseguenti ad operazioni di eliminazione o di deposito ai fini della eliminazione di acque usate e contenenti le sostanze di cui agli elenchi I e II dell'allegato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata domanda di autorizzazione alla Provincia competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la presentazione del risultato degli ulteriori accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 3, senza che sia stato comunicato l'avvenuto rilascio della autorizzazione, questa si ha per rifiutata e deve cessare lo scarico.
2. Per le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini della eliminazione di rifiuti contenenti le sostanze di cui agli elenchi I e II dell'allegato e che comportano scarichi indiretti, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la domanda per ottenere una nuova autorizzazione deve essere presentata un anno prima della scadenza dell'autorizzazione già rilasciata. Per le autorizzazioni che scadono entro il 31 dicembre 1993 la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 1993 e i tempi dell'autorizzazione sono prorogati automaticamente fino a tale data.
Art. 15. Divieto di divulgazione di dati. -
1. I dipendenti pubblici sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a seguito delle istruttorie e dei controlli eseguiti in esecuzione del presente decreto che, per loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.
2. La provincia e la regione possono dare informazioni di carattere generale o divulgare studi perché non contenenti notizie relative a singole imprese o gruppi di imprese.
Art. 16. Ricarica artificiale acque sotterranee. -
1. Qualsiasi ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica delle stesse acque è soggetta ad una autorizzazione preventiva rilasciata ai sensi dell'art. 11.
Art. 17. Divieto di maggior inquinamento. -
1. In nessun caso le misure di attuazione del presente decreto possono provocare direttamente o indirettamente l'inquinamento delle acque sotterranee.
Art. 18. Sanzioni. -
1. Agli scarichi diretti e indiretti previsti dal presente decreto sono applicabili le disposizioni generali previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Chi non osserva il divieto di scarico previsto dall'art. 6 e dall'art. 7, comma 2, è punito con l'arresto sino a tre anni.
Art. 19. Danno ambientale. -
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere prescritte dalla competente provincia o regione, e dal Ministro dell'ambiente, in relazione alla rispettiva competenza, con provvedimento motivato per eliminare il danno e prevenirne la futura insorgenza.
2. Ove il responsabile non provveda ad eseguire quanto prescrittogli entro il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 1, le opere saranno eseguite d'ufficio dalla Provincia con addebito delle relative spese all'inadempiente.
3. È fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con l'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1.
Art. 20. Acque sotterranee transfrontaliere. -
1. Gli scarichi nelle acque sotterranee transfrontaliere sono autorizzati previo espletamento della procedura di informazione e, occorrendo da consultazione degli Stati membri interessati.
2. Prima del rilascio della autorizzazione la regione informa direttamente l'omologa autorità competente dello Stato membro interessato.
Allegato
emanato/a da : Consiglio della CEE
e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Comun. Europee n° L 020 del 26/01/1980
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1 . Art. 12 .
Art. 2 Art. 13 .
Art. 3 . Art. 14 .
Art. 4 . Art. 15 .
Art. 5 . Art. 16 .
Art. 6 . Art. 17 .
Art. 7 . Art. 18 .
Art. 8 . Art. 19 .
Art. 9 . Art. 20 .
Art. 10 . Art. 21 .
Art. 11 .
ALLEGATO
NOTE
La Direttiva è stata recepita :
con il Decreto Legislativo del Governo n. 132 del 27/01/1992 "Attuazione della direttiva 80/68/Cee concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose" .
TESTO
Art. 1 .
1. La presente direttiva ha lo scopo di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze di cui agli elenchi I o II dell'allegato, denominate in appresso "sostanze degli elenchi I o II", e di ridurre o eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze dell'inquinamento già in atto.
2. Ai sensi della presente direttiva s'intendono per:
a) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo;
b) scarico diretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
c) scarico indiretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, dopo percolazione nel suolo e nel sottosuolo;
d) inquinamento: lo scarico di sostanze o di energia effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nelle acque sotterranee, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico o ostacolare altri usi legittimi delle acque.
Art. 2 .
La presente direttiva non si applica:
a) agli scarichi delle effluenti domestici delle abitazioni isolate, non raccordate ad una rete di fognature e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;
b) agli scarichi nei quali si constati da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato a presenza di sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione sufficientemente piccole da escludere qualsiasi rischio presente o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;
c) agli scarichi contenenti sostanze radioattive.
Art. 3 .
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:
a) impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco I, e
b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze.
Art. 4 .
1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri:
- vietano ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco I;
- sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri vietano l'operazione o rilasciano un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad impedire tale scarico;
- prendono tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco I, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverso dalle operazioni menzionate al secondo trattino. Essi ne informano la Commissione che, sulla base di tali informazioni, può presentare al Consiglio proposte di revisione della presente direttiva.
2. Tuttavia, qualora un'indagine preventiva riveli che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell'elenco I sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di tali sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
3. Gli Stati membri, dopo un'indagine preventiva, possono autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile.
Art. 5 .
1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera b), gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva
- qualsiasi scarico diretto di sostanze dell'elenco II, in modo da limitare tali scarichi;
- le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di dette sostanze che possano comportare uno scarico indiretto.
In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.
2. Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco II, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo.
Art. 6 .
In deroga agli articoli 4 e 5, la ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica di tali acque è soggetta a un'autorizzazione particolare rilasciato caso per caso dagli Stati membri.
Questa autorizzazione è rilasciata solo se non vi è il rischio di inquinamento delle acque sotterranee.
Art. 7 .
Le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell'ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata.
Art. 8 .
Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in particolare della loro qualità.
Art. 9 .
Qualora uno scarico diretto sia autorizzato conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 5, o qualora un'operazione di eliminazione delle acque usate, che abbia come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente all'articolo 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare:
- il luogo di scarico;
- la tecnica di scarico;
- le precauzioni indispensabili, tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli effluenti, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situate in prossimità;
- la massima quantità ammissibile di una sostanza negli effluenti durante uno o più periodi determinati e adeguati requisiti per quanto riguarda la concentrazioni di ali sostanze;
- i dispositivi che permettono il controllo degli scarichi nelle acque sotterranee;
- se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.
Art. 10 .
Qualora un'operazione di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione, che possa comportare uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente agli articoli 4 o 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare:
- il luogo in cui avviene tale operazione;
- i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati;
- le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nelle materie da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle vicinanze di captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale;
- la quantità massima ammissibile in uno o più periodi determinati delle materie contenenti sostanze dell'elenco I o II e, possibilmente delle stesse sostanze, d eliminare o mettere in deposito, nonché le condizioni appropriate relative alla concentrazione di queste sostanze;
- nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, le precauzioni tecniche da attuare per evitare qualsiasi scarico di sostanze dell'elenco I nelle acque sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze dell'elenco II;
- se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.
Art. 11 .
Le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere concesse solo per un periodo limitato; esse verranno riesaminate almeno ogni quattro anni e potranno essere prorogate, modificate o revocate.
Art. 12 .
1. Qualora il richiedente di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le condizioni che gli sarebbero imposte, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è rifiutata.
2. Qualora le condizioni prescritte da un'autorizzazione non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta i provvedimenti atti a far sì che le condizioni stesse vengano soddisfatte, se necessario, essa revoca l'autorizzazione.
Art. 13 .
Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee.
Art. 14 .
Per gli scarichi di sostanze degli elenchi I e II in atto al momento della notifica della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, entro il quale gli scarichi dovranno essere conformi alla direttiva stessa.
Art. 15 .
Le autorità competenti degli Stati membri tengono l'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 concernenti gli scarichi di sostanze dell'elenco I, delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 concernenti gli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6.
Art. 16 .
1. Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione, a sua richiesta, caso per caso, tutte le informazioni necessarie e, in particolare, quelle riguardanti:
a) i risultati delle indagini preliminari previste agli articoli 4 e 5;
b) i dettagli delle autorizzazioni concesse;
c) i risultati della sorveglianza e dei controlli effettuati;
d) i risultati degli inventari previsti dall'articolo 15.
2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.
Art. 17 .
Nel caso di scarichi nelle acque sotterranee transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro, che prevede di autorizzare tali scarichi, informa gli altri Stati membri interessati prima di rilasciare l'autorizzazione. Prima del rilascio dell'autorizzazione hanno luogo, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, consultazioni cui può partecipare la Commissione.
Art. 18 .
Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in alcun caso provocare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1.
Art. 19 .
Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.
Art. 20 .
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina e, se necessario, completa gli elenchi I e II, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.
Art. 21 .
1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Tuttavia questo termine è portato a quattro anni per quanto riguarda la Repubblica ellenica, sotto riserva della sua adesione il 1° gennaio 1981.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Dall'entrata in vigore di uno Stato membro delle disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi in esso le disposizioni della direttiva 76/464/CEE concernenti le acque sotterranee.
ALLEGATO
ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE .
L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.
Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Componenti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri
ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE .
L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.
1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:
1. Zinco 11. Stagno
2. Rame 12. Bario
3. Nichel 13. Berillio
4. Cromo 14. Boro
5. Piombo 15. Uranio
6. Selenio 16. Vanadio
7. Arsenico 17. Cobalto
8. Antimonio 18. Tallio
9. Molibdeno 19. Tellurio
10. Titanio 20. Argento
2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origini a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.